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Separazione e Divorzio

Referente:

  • Ufficio anagrafe, stato civile


Contatti:

 
Orario di Apertura al pubblico:

  • Da Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 13,00
  • Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 18,00
  • Sabato dalle 9,00 alle 12,00

 
Separazione:

  • Consensuale: può essere richiesta dai coniugi che hanno raggiunto un accordo su separazione, affidamento e mantenimento dei figli minori e sulla separazione dei beni. E' possibile presentare il ricorso per la separazione anche senza l'assistenza di un avvocato. Presso la Cancelleria VII - Sezione civile del Tribunale Ordinario - è disponibile uno stampato per la separazione consensuale.
  • Giudiziale: vi ricorrono i coniugi che non hanno raggiunto un accordo tra loro. Il giudice tenterà una composizione tra le parti. In caso di mancata riconciliazione viene avviato un processo davanti al giudice istruttore. Ciascuna parte è assistita dal proprio avvocato; per chi ha un reddito annuo inferiore a dodici milioni circa esiste la possibilità di chiedere il Gratuito Patrocinio (vedi la voce "Gratuito Patrocinio" nella sezione "Diritti del cittadino").

 
Divorzio:

Può essere richiesto insieme, da entrambi i coniugi, quando essi sono d'accordo sulle condizioni di divorzio (affidamento dei figli, casa, assegno). In questo caso la procedura si esaurisce in una sola udienza. In mancanza di accordi una sola parte può chiedere il divorzio giudiziale. La sentenza di divorzio viene inviata allo stato civile solo dopo il passaggio in giudicato (la sentenza, se non viene fatta acquiescenza oppure se non viene notificata a cura dell'avvocato, passa in giudicato solo 1 anno e 45 giorni dopo la pubblicazione). Copia della sentenza originale viene inviata dal Tribunale allo stato civile per la trascrizione.

  • Divorzio congiunto: è stipulato e sottoscritto dalle parti, patrocinate da un legale che presenta il ricorso. Il presidente del Tribunale fissa l'udienza camerale e nomina il giudice delegato. Le parti, rappresentate dai propri legali, compaiono innanzi al Collegio e sottoscrivono per accettazione il verbale. Il divorzio congiunto si conclude con una sentenza.
  • Divorzio giudiziario ordinario: si presenta il ricorso tramite avvocato ed è fissata l'udienza dal presidente (il Tribunale competente è generalmente quello della controparte). Le parti compaiono con i rispettivi legali all'udienza, è nominato il giudice istruttore e sono emessi provvedimenti provvisori. Il giudice istruttore fissa una serie di udienze. Il divorzio giudiziario ordinario si conclude con una sentenza definitiva oppure non definitiva (per decidere sulle condizioni ancora irrisolte, pur producendo già la cessazione degli effetti civili del matrimonio).